Art. 19
Determinazione del prezzo da pagare all’offerente e pagamento
In vigore dal 24 lug 2009
Determinazione del prezzo da pagare all’offerente e pagamento
1. Il prezzo da pagare all’offerente è il prezzo offerto di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del presente regolamento, fatte salve le disposizioni dell’ e le eventuali maggiorazioni o riduzioni di cui all’allegato IV, per il frumento duro, e all’allegato V, per il risone, ovvero fissate conformemente all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. Il pagamento viene effettuato non oltre il trentacinquesimo giorno successivo a quello della presa in consegna definita, a seconda dei casi, agli .
Se si applica l’, paragrafo 7, per il frumento duro, o l’, paragrafo 5, per il risone, il pagamento viene effettuato quanto prima dopo la comunicazione del risultato dell’ultima analisi all’offerente.
Se il pagamento è subordinato alla presentazione di una fattura da parte dell’offerente e se quest’ultima non viene presentata entro il termine di cui al primo comma, il pagamento ha luogo nei cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione effettiva della fattura.
Storico versioni
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