Art. 11
Spese di trasporto
In vigore dal 24 lug 2009
Spese di trasporto
1. Le spese di trasporto della merce fino ai locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente con la minore spesa, secondo il disposto dell’, paragrafo 2, lettera a), punto iv), sono a carico dell’offerente per una distanza pari o inferiore a 100 km e a carico dell’organismo d’intervento per una distanza superiore a 100 km.
2. Quando l’organismo d’intervento cambia i locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente, conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, le spese di trasporto supplementari sono a carico dell’organismo d’intervento con una franchigia pari a 20 km. Tuttavia, le spese di trasporto oltre i 100 km sono interamente a carico dell’organismo d’intervento.
3. Le spese a carico dell’organismo d’intervento di cui ai paragrafi 1 e 2 sono rimborsate dalla Commissione, in misura non forfettaria, conformemente all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 884/2006.
Storico versioni
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