Art. 10

Consegna

In vigore dal 24 lug 2009
Consegna 1.   L’organismo d’intervento fissa la data o le date di consegna presso i locali di ammasso del centro d’intervento riconosciuto designato dall’offerente e le comunica all’offerente nel più breve tempo possibile. Tuttavia, quando la consegna dei prodotti non può avvenire presso i locali di ammasso del centro d’intervento designato dall’offerente, l’organismo d’intervento designa altri locali di ammasso dello stesso centro d’intervento o di un altro centro d’intervento riconosciuto, presso i quali deve avere luogo la consegna, con la minore spesa, e fissa la data o le date di consegna. 2.   La totalità dei prodotti deve essere consegnata presso i locali di ammasso del centro d’intervento riconosciuto entro la fine del terzo mese successivo al mese di ricevimento dell’offerta, ma non oltre il 30 giugno per il frumento duro e non oltre il 31 agosto per il risone. 3.   Il ricevimento della consegna è effettuato dall’organismo d’intervento alla presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato. 4.   La quantità di merce consegnata deve essere accertata mediante pesatura alla presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato e di un rappresentante dell’organismo d’intervento che offra tutte le garanzie di indipendenza dall’offerente. Tuttavia, il rappresentante dell’organismo d’intervento può anche essere l’ammassatore. In tal caso: a) l’organismo d’intervento effettua, entro trenta giorni dalla presa in consegna, un controllo comprendente almeno una verifica volumetrica; l’eventuale differenza tra la quantità pesata e quella stimata secondo il metodo volumetrico non può superare il 5 %; b) qualora la tolleranza non venga superata, tutte le spese relative ai quantitativi eventualmente mancanti constatati nel corso di una pesatura successiva, rispetto al peso registrato nella contabilità al momento della presa in consegna, sono a carico dell’ammassatore; c) qualora la tolleranza sia superata, si procede immediatamente ad una nuova pesatura. Le spese di pesatura sono a carico dell’ammassatore se il peso constatato è inferiore al peso registrato, mentre in caso contrario sono a carico dello Stato membro.
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