Art. 12

Qualità del frumento duro offerto

In vigore dal 24 lug 2009
Qualità del frumento duro offerto 1.   Per essere accettato all’intervento, il frumento duro deve essere di qualità sana, leale e mercantile. 2.   Il frumento duro è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando è di qualità perfetta, cioè quando risponde ai requisiti di qualità verificati in base alle caratteristiche definite all’allegato I, parte A, nonché ai requisiti minimi di qualità del frumento duro di cui all’allegato I, parte B.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:670:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Qualità del frumento duro offerto (Art. 12 Regolamento (UE) 2009/670) — Testo vigente | Portale Normativo