Art. 14
Presa in consegna del frumento duro offerto
In vigore dal 24 lug 2009
Presa in consegna del frumento duro offerto
1. L’organismo d’intervento prende in consegna il frumento duro offerto dopo che il suo rappresentante abbia accertato la quantità e il rispetto delle condizioni di cui all’ per l’intera partita conferita, franco centro d’intervento, secondo le disposizioni dell’.
2. La presa in consegna ha luogo obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data dell’ultima consegna di cui all’, paragrafo 2, ma non oltre il 31 luglio.
Tuttavia, se si applica il disposto dell’, paragrafo 8, la presa in consegna ha luogo al più tardi il 31 agosto.
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