Art. 16

Campionamento e analisi del risone offerto

In vigore dal 24 lug 2009
Campionamento e analisi del risone offerto 1.   Ai fini della verifica dei requisiti qualitativi ai sensi dell’, per l’accettazione del prodotto all’intervento, l’organismo d’intervento preleva alcuni campioni in presenza dell’offerente o del suo rappresentante debitamente abilitato. Vengono costituiti tre campioni rappresentativi aventi massa unitaria minima di un chilogrammo, destinati rispettivamente: a) all’offerente; b) al magazzino in cui ha luogo la presa in consegna; c) all’organismo d’intervento. Per una campionatura rappresentativa, il numero di prelievi da effettuare è ottenuto dividendo il quantitativo della partita offerta per dieci tonnellate. Ciascun prelievo ha peso identico. I campioni rappresentativi sono ottenuti dividendo il totale dei prelievi per tre. La verifica dei requisiti qualitativi si effettua sul campione rappresentativo destinato al magazzino in cui avviene la presa in consegna. 2.   Per ogni consegna parziale (autocarro, chiatta, vagone) si costituiscono campioni rappresentativi secondo le modalità stabilite al paragrafo 1. Prima dell’entrata della merce nel magazzino d’intervento, l’esame di ogni consegna parziale può limitarsi ad una verifica del tenore di umidità, del tasso di impurità e dell’assenza di insetti vivi. Tuttavia, qualora in una fase successiva risulti dall’esito finale della verifica che una consegna parziale non è conforme ai requisiti minimi di qualità, la presa in consegna della partita è rifiutata. L’intera partita deve essere ritirata. Le spese sostenute per l’operazione sono a carico dell’offerente. Se in uno Stato membro l’organismo d’intervento è in grado di effettuare la verifica di tutti i requisiti minimi di qualità per ciascuna consegna parziale prima che la merce entri in magazzino, esso deve rifiutare la presa in consegna di una partita parziale non conforme a detti requisiti. 3.   Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del riso si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. All’occorrenza, la durata e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 4.   I risultati delle analisi sono comunicati all’offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all’. 5.   In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottopone nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese sono a carico della parte soccombente. La nuova analisi è effettuata da un laboratorio riconosciuto dall’organismo d’intervento su un nuovo campione rappresentativo costituito, in parti uguali, dai campioni rappresentativi conservati dall’offerente e dall’organismo d’intervento. In caso di consegne parziali della partita offerta, il risultato corrisponde alla media ponderata dei risultati delle analisi dei nuovi campioni rappresentativi di ciascuna delle consegne parziali. 6.   Qualora le analisi non permettano di considerare accettabile all’intervento il risone offerto, l’offerente può sostituire la partita in questione entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla data dell’accertamento, fatto salvo il termine di consegna di cui all’, paragrafo 2. In deroga all’, le spese di trasporto inerenti alla sostituzione sono esclusivamente a carico dell’offerente.
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Campionamento e analisi del risone offerto (Art. 16 Regolamento (UE) 2009/670) — Testo vigente | Portale Normativo