Art. 18

Bolla di presa in consegna

In vigore dal 24 lug 2009
Bolla di presa in consegna 1.   L’organismo d’intervento competente per il riconoscimento dei locali di ammasso per i quali l’offerta comporta la minore spesa compila, per ciascuna offerta, una bolla di presa in consegna. L’offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati: a) il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo; b) le date delle verifiche della quantità e delle caratteristiche della partita; c) il peso consegnato e, per il riso, la varietà; d) le caratteristiche della partita risultanti dalle analisi; e) l’organismo incaricato delle analisi. La bolla è datata e firmata dall’organismo d’intervento e dall’ammassatore. 2.   La bolla di presa in consegna può essere compilata non appena sia stato preso in consegna il 95 % del quantitativo offerto.
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Bolla di presa in consegna (Art. 18 Regolamento (UE) 2009/670) — Testo vigente | Portale Normativo