Art. 18
Bolla di presa in consegna
In vigore dal 24 lug 2009
Bolla di presa in consegna
1. L’organismo d’intervento competente per il riconoscimento dei locali di ammasso per i quali l’offerta comporta la minore spesa compila, per ciascuna offerta, una bolla di presa in consegna. L’offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla.
Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati:
a)
il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo;
b)
le date delle verifiche della quantità e delle caratteristiche della partita;
c)
il peso consegnato e, per il riso, la varietà;
d)
le caratteristiche della partita risultanti dalle analisi;
e)
l’organismo incaricato delle analisi.
La bolla è datata e firmata dall’organismo d’intervento e dall’ammassatore.
2. La bolla di presa in consegna può essere compilata non appena sia stato preso in consegna il 95 % del quantitativo offerto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:670:oj#art-18