Art. 18 · Bolla di presa in consegna

Art. 18

Bolla di presa in consegna

In vigore dal 24 lug 2009
Bolla di presa in consegna 1.   L’organismo d’intervento competente per il riconoscimento dei locali di ammasso per i quali l’offerta comporta la minore spesa compila, per ciascuna offerta, una bolla di presa in consegna. L’offerente o il suo rappresentante possono presenziare alla compilazione di detta bolla. Nella bolla sono indicati almeno i seguenti dati: a) il numero di campioni prelevati per la costituzione del campione rappresentativo; b) le date delle verifiche della quantità e delle caratteristiche della partita; c) il peso consegnato e, per il riso, la varietà; d) le caratteristiche della partita risultanti dalle analisi; e) l’organismo incaricato delle analisi. La bolla è datata e firmata dall’organismo d’intervento e dall’ammassatore. 2.   La bolla di presa in consegna può essere compilata non appena sia stato preso in consegna il 95 % del quantitativo offerto.
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