Art. 17
Presa in consegna del risone offerto
In vigore dal 24 lug 2009
Presa in consegna del risone offerto
1. L’organismo d’intervento prende in consegna il risone offerto dopo che il suo rappresentante abbia accertato la quantità e i requisiti minimi di cui agli per la merce conferita, franco centro d’intervento, secondo le disposizioni dell’.
2. La presa in consegna ha luogo obbligatoriamente entro sessanta giorni dalla data dell’ultima consegna di cui all’, paragrafo 2, ma non oltre il 30 settembre.
Tuttavia, se si applica il disposto dell’, paragrafo 6, la presa in consegna ha luogo al più tardi il 31 ottobre.
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