Art. 15
Qualità del risone offerto
In vigore dal 24 lug 2009
Qualità del risone offerto
1. Per essere accettato all’intervento, il risone deve essere di qualità sana, leale e mercantile.
2. Il risone è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando:
a)
risponde ai requisiti definiti all’allegato III, parte A, per quanto riguarda la resa di base alla lavorazione, e all’allegato III, parte B, per quanto riguarda le percentuali massime ammissibili di grani difettosi;
b)
il tenore di umidità non supera il 14,5 %;
c)
è privo di odore e di insetti vivi;
d)
il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria.
Storico versioni
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