Art. 13

Campionamento e analisi del frumento duro offerto

In vigore dal 24 lug 2009
Campionamento e analisi del frumento duro offerto 1.   Al fine di determinare le caratteristiche qualitative del frumento duro offerto, per ciascuna partita conferita viene costituito un campione rappresentativo, composto di campioni prelevati in occasione di ogni consegna e in ragione di almeno un prelievo ogni sessanta tonnellate. 2.   L’organismo d’intervento fa analizzare, sotto la propria responsabilità, le caratteristiche dei campioni prelevati entro venti giorni lavorativi dalla data di costituzione del campione rappresentativo. 3.   I metodi di riferimento da impiegare per la determinazione della qualità del frumento duro offerto all’intervento sono descritti nell’allegato II secondo il seguente schema: — parte A: metodo di riferimento per la determinazione degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, — parte B: metodo di riferimento per la determinazione del tenore di umidità del frumento duro, — parte C: metodo di riferimento per la determinazione del tasso di chicchi bianconati del frumento duro, — parte D: altri metodi utilizzabili per la determinazione della qualità del frumento duro. 4.   Gli Stati membri provvedono al controllo dei livelli di contaminanti, compresi i livelli di radioattività, sulla base di un’analisi dei rischi che tenga conto, in particolare, delle informazioni fornite dall’offerente e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme prescritte, tra l’altro alla luce dei risultati delle analisi da lui ottenuti. Se necessario, in particolare qualora la presenza di contaminanti rischi di perturbare gravemente la situazione del mercato, la frequenza e la portata dei controlli sono determinate secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 5.   Sono a carico dell’offerente le spese relative: a) all’analisi dei contaminanti; b) al test di attività amilasica (Hagberg); c) al dosaggio della proteina; d) al ritiro dei prodotti qualora le analisi abbiano dimostrato che il frumento duro offerto non corrisponde alla qualità minima richiesta all’intervento. 6.   I risultati delle analisi sono comunicati all’offerente con il rilascio della bolla di presa in consegna di cui all’. 7.   In caso di controversia, l’organismo d’intervento sottopone nuovamente i prodotti ai controlli necessari e le relative spese sono a carico della parte soccombente. 8.   Qualora le analisi e i controlli non permettano di considerare accettabile all’intervento il frumento duro offerto, l’offerente può sostituire la partita in questione entro il ventesimo giorno lavorativo successivo alla data dell’accertamento, fatto salvo il termine di consegna di cui all’, paragrafo 2. In deroga all’, le spese di trasporto inerenti alla sostituzione sono esclusivamente a carico dell’offerente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:670:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Campionamento e analisi del frumento duro offerto (Art. 13 Regolamento (UE) 2009/670) — Testo vigente | Portale Normativo