Art. 15 · Qualità del risone offerto

Art. 15

Qualità del risone offerto

In vigore dal 24 lug 2009
Qualità del risone offerto 1.   Per essere accettato all’intervento, il risone deve essere di qualità sana, leale e mercantile. 2.   Il risone è considerato di qualità sana, leale e mercantile quando: a) risponde ai requisiti definiti all’allegato III, parte A, per quanto riguarda la resa di base alla lavorazione, e all’allegato III, parte B, per quanto riguarda le percentuali massime ammissibili di grani difettosi; b) il tenore di umidità non supera il 14,5 %; c) è privo di odore e di insetti vivi; d) il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa comunitaria.
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