Art. 20
Misure di controllo
In vigore dal 24 lug 2009
Misure di controllo
1. Fatti salvi i controlli prescritti dal presente regolamento per la presa in consegna dei prodotti, i controlli delle scorte d’intervento sono eseguiti secondo le modalità di cui all’ del regolamento (CE) n. 884/2006.
2. Quando i controlli devono essere effettuati sulla base dell’analisi dei rischi di cui all’, paragrafo 4, del presente regolamento, lo Stato membro è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto dei livelli massimi ammissibili di contaminanti, secondo le disposizioni dell’ del regolamento (CE) n. 884/2006.
Tuttavia, nel caso dell’ocratossina A e dell’aflatossina, se lo Stato membro può dimostrare in maniera soddisfacente per la Commissione il rispetto delle norme all’entrata, delle condizioni normali di magazzinaggio e degli altri obblighi dell’ammassatore, la responsabilità finanziaria è a carico del bilancio comunitario.
3. Quando il luogo di ammasso designato conformemente all’, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui viene presentata l’offerta e l’organismo d’intervento che ha ricevuto l’offerta decide di effettuare un controllo in loco dell’effettiva presenza dei prodotti, detto organismo trasmette all’organismo d’intervento competente per il luogo di ammasso una richiesta di controllo corredata da una copia dell’offerta. Il controllo in loco viene effettuato entro il termine fissato dall’organismo d’intervento che ha ricevuto l’offerta.
Storico versioni
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