Art. 4
Condizioni per la presentazione e la ricevibilità delle offerte
In vigore dal 24 lug 2009
Condizioni per la presentazione e la ricevibilità delle offerte
1. Gli acquisti di cui all’ sono effettuati sulla base di offerte presentate dagli operatori agli organismi d’intervento degli Stati membri, che possono essere inoltrate su carta o per via elettronica con ricevuta di ritorno.
2. Per essere ricevibile l’offerta deve contenere:
a)
un modulo messo a disposizione dagli Stati membri, sulla falsariga di un modello armonizzato redatto dalla Commissione, secondo le modalità di cui all’, recante almeno le seguenti informazioni:
i)
il nome dell’offerente, il suo indirizzo e numero di partita IVA nello Stato membro in cui esercita la propria attività principale o, in mancanza di questo, il numero di iscrizione all’anagrafe agricola;
ii)
il prodotto offerto, con l’indicazione, per il riso, del tipo e della varietà;
iii)
il luogo di ammasso del prodotto al momento della presentazione dell’offerta;
iv)
i locali di ammasso del centro d’intervento per i quali l’offerta comporta la minore spesa;
v)
il quantitativo offerto, l’annata di raccolta del prodotto offerto e la menzione dell’origine comunitaria di quest’ultimo e della zona di produzione nella Comunità;
vi)
il prezzo proposto per tonnellata di merce corrispondente alla qualità minima per il frumento duro o alla qualità tipo per il risone, franco locali di ammasso del centro d’intervento designato, non scaricata, espresso in euro con due decimali al massimo; il prezzo non deve essere superiore al prezzo di riferimento di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007, per il frumento duro, o al prezzo di riferimento di cui all’, lettera b), dello stesso regolamento, per il risone;
vii)
per il risone, i trattamenti fitosanitari post-raccolta, con l’indicazione delle dosi applicate;
viii)
le principali caratteristiche del prodotto offerto;
b)
i seguenti documenti a corredo:
i)
prova che l’offerente ha costituito, prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una cauzione di 30 EUR per tonnellata di frumento duro o di 50 EUR per tonnellata di risone; se l’offerente presenta l’offerta in uno Stato membro diverso da quello in cui esercita la propria attività principale, la cauzione può essere costituita nello Stato membro in cui l’offerente esercita l’attività principale;
ii)
dichiarazione dell’offerente attestante che i quantitativi offerti sono effettivamente presenti nel luogo di ammasso indicato alla lettera a), punto iii), del presente paragrafo;
iii)
dichiarazione dell’offerente attestante che l’offerta ha per oggetto una partita omogenea; che, nel caso del riso, tale partita è composta di risone della stessa varietà, e che le quantità minime corrispondono a quelle fissate nel bando di gara pubblicato dall’organismo d’intervento.
3. L’organismo d’intervento registra le offerte ricevibili, la data di ricevimento e i quantitativi offerti.
4. Le offerte non possono essere né modificate né ritirate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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