Art. 6
Comunicazione delle offerte alla Commissione
In vigore dal 24 lug 2009
Comunicazione delle offerte alla Commissione
1. Entro le ore 14 (ora di Bruxelles) del giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento comunica alla Commissione le offerte ricevibili, secondo le modalità stabilite all’. L’identità degli offerenti rimane segreta.
Se non è pervenuta alcuna offerta ricevibile, lo Stato membro ne informa la Commissione entro lo stesso termine.
2. Le offerte ricevibili non comunicate alla Commissione sono escluse dalla gara.
Storico versioni
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