Art. 24
Metodo applicabile alle comunicazioni
In vigore dal 24 lug 2009
Metodo applicabile alle comunicazioni
1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, previsti dal presente regolamento, si effettuano per via elettronica tramite i sistemi d’informazione messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione o dagli Stati membri.
2. I documenti di cui trattasi sono redatti e trasmessi secondo le procedure stabilite dai suddetti sistemi d’informazione.
3. La forma e il contenuto dei documenti sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione degli utenti tramite i sistemi d’informazione. Detti modelli e metodi vengono adeguati e aggiornati previa informazione del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli.
4. I dati che formano oggetto delle comunicazioni vengono inseriti nei sistemi d’informazione e aggiornati sotto la responsabilità delle competenti autorità degli Stati membri, nel rispetto dei diritti di accesso da queste concessi.
Storico versioni
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