Art. 24

Metodo applicabile alle comunicazioni

In vigore dal 24 lug 2009
Metodo applicabile alle comunicazioni 1.   Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, previsti dal presente regolamento, si effettuano per via elettronica tramite i sistemi d’informazione messi a disposizione delle autorità competenti dalla Commissione o dagli Stati membri. 2.   I documenti di cui trattasi sono redatti e trasmessi secondo le procedure stabilite dai suddetti sistemi d’informazione. 3.   La forma e il contenuto dei documenti sono definiti sulla base di modelli o di metodi messi a disposizione degli utenti tramite i sistemi d’informazione. Detti modelli e metodi vengono adeguati e aggiornati previa informazione del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli. 4.   I dati che formano oggetto delle comunicazioni vengono inseriti nei sistemi d’informazione e aggiornati sotto la responsabilità delle competenti autorità degli Stati membri, nel rispetto dei diritti di accesso da queste concessi.
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Metodo applicabile alle comunicazioni (Art. 24 Regolamento (UE) 2009/670) — Testo vigente | Portale Normativo