Art. 23
Comunicazione alla Commissione degli organismi d’intervento e dei centri d’intervento riconosciuti
In vigore dal 24 lug 2009
Comunicazione alla Commissione degli organismi d’intervento e dei centri d’intervento riconosciuti
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, secondo le modalità di cui all’, le informazioni concernenti:
a)
gli organismi d’intervento riconosciuti di cui all’; e
b)
i centri d’intervento riconosciuti di cui all’ e i rispettivi locali di ammasso.
2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) l’elenco degli organismi d’intervento di cui all’, paragrafo 2.
3. Le modifiche apportate all’elenco dei centri d’intervento e dei rispettivi locali di ammasso di cui all’, paragrafo 3, e all’elenco degli organismi d’intervento di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono messe a disposizione degli Stati membri e del pubblico con ogni mezzo tecnico idoneo, tramite i sistemi d’informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su Internet.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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