Art. 2

Designazione e riconoscimento dei centri d’intervento

In vigore dal 24 lug 2009
Designazione e riconoscimento dei centri d’intervento 1.   I centri d’intervento, che devono essere designati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono previamente riconosciuti dagli organismi d’intervento conformemente alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del regolamento (CE) n. 884/2006, in particolare in materia di responsabilità e controlli ai sensi dell’ di quest’ultimo regolamento. 2.   Ai fini del riconoscimento di un centro d’intervento, l’organismo d’intervento si accerta che i locali di ammasso del centro rispondano almeno alle seguenti condizioni: a) capacità di ammasso minima, per l’insieme dei locali di ammasso del centro in questione, di 20 000 tonnellate di frumento duro o di 10 000 tonnellate di riso; b) capacità minima di uscita dalle scorte tale da consentire, per ogni locale di ammasso e per giorno lavorativo, lo smercio di almeno il 5 % del quantitativo immagazzinato, ovvero di 1 000 tonnellate di frumento duro e di 500 tonnellate di riso. 3.   L’elenco dei centri d’intervento e dei rispettivi locali di ammasso, designati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 41 del regolamento (CE) n. 1234/2007, è modificato e messo a disposizione degli Stati membri e del pubblico conformemente agli del presente regolamento.
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