Art. 21
Disposizioni nazionali
In vigore dal 24 lug 2009
Disposizioni nazionali
Gli organismi d’intervento adottano, ove necessario, procedure e condizioni complementari per la presa in consegna, compatibili con le disposizioni del presente regolamento, in considerazione delle particolari condizioni esistenti nello Stato membro cui appartengono.
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