Art. 22

Comunicazione delle prese in consegna alla Commissione e agli organismi d’intervento

In vigore dal 24 lug 2009
Comunicazione delle prese in consegna alla Commissione e agli organismi d’intervento 1.   Ciascuno Stato membro comunica, secondo le modalità di cui all’, entro le ore 14 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i seguenti dati relativi alla settimana precedente, suddivisi per prodotto e, se del caso, per tipo di prodotti: a) i quantitativi totali corrispondenti alle offerte accettate a norma dell’; b) i quantitativi totali corrispondenti alle offerte annullate a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma; c) i quantitativi totali accettati e non consegnati entro i termini fissati all’; d) i quantitativi totali non rispondenti ai requisiti minimi per la presa in consegna; e) i quantitativi totali presi in consegna. 2.   Ciascuno Stato membro comunica, secondo le modalità di cui all’, entro la fine del mese successivo al termine di presa in consegna di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, per ciascuna regione indicata all’allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio, del 26 marzo 1990, relativo alle informazioni statistiche che gli Stati membri devono fornire in merito alla produzione di cereali (10), i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di frumento duro presi in consegna. 3.   Lo scambio di informazioni tra gli organismi d’intervento in merito al controllo previsto all’, paragrafo 3, si svolge per via elettronica secondo le modalità di cui all’.
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Comunicazione delle prese in consegna alla Commissione e agli organismi d’intervento (Art. 22 Regolamento (UE) 2009/670) — Testo vigente | Portale Normativo