Art. 8

Decisioni relative alle offerte

In vigore dal 24 lug 2009
Decisioni relative alle offerte 1.   Se la Commissione ha fissato il prezzo massimo di acquisto all’intervento ai sensi dell’, gli organismi d’intervento accettano le offerte ricevibili pari o inferiori all’importo massimo. Tutte le altre offerte sono respinte. 2.   Se non è stato fissato un prezzo massimo di acquisto all’intervento, tutte le offerte sono respinte. 3.   Dopo la pubblicazione del regolamento o la notifica della decisione che fissa il prezzo massimo di acquisto all’intervento ai sensi dell’ o annuncia che non viene dato seguito alle offerte, gli organismi d’intervento prendono le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   Ciascun offerente è informato dall’organismo competente dell’esito della sua partecipazione alla gara entro il primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione o alla notifica di cui al paragrafo 3.
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