Art. 9

Svincolo e incameramento delle cauzioni

In vigore dal 24 lug 2009
Svincolo e incameramento delle cauzioni 1.   L’effettiva presenza dei prodotti nel luogo di ammasso designato dall’offerente a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), punto iii), il conferimento di partite omogenee, il mantenimento dell’offerta comunicata alla Commissione e la presa in consegna del prodotto da parte dell’organismo competente costituiscono le esigenze principali ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (8). 2.   In caso di inadempimento delle esigenze principali di cui al paragrafo 1, la cauzione è incamerata, salvo forza maggiore, e viene contabilizzata tra le entrate con destinazione specifica in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (9). 3.   Ai fini dell’applicazione del presente articolo, gli organismi d’intervento controllano i quantitativi presenti nei luoghi di ammasso applicando, con le dovute distinzioni, le norme e le modalità di cui al regolamento (CE) n. 884/2006 per il controllo della presenza fisica dei prodotti immagazzinati nell’ambito delle operazioni di ammasso pubblico, più precisamente quelle previste all’allegato I, parte B, sezione III, del suddetto regolamento. I controlli vertono almeno sul 5 % delle offerte e sul 5 % dei quantitativi offerti, sulla base di un’analisi del rischio. 4.   Quando l’offerta è respinta, la cauzione è svincolata sin dal momento della pubblicazione della decisione di cui all’, paragrafo 3. 5.   Per le offerte accettate, la cauzione è svincolata entro il quinto giorno lavorativo successivo alla data di emissione della bolla di presa in consegna di cui all’, paragrafo 1, terzo comma.
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