Art. 5
Verifica delle offerte da parte dell’organismo di intervento
In vigore dal 24 lug 2009
Verifica delle offerte da parte dell’organismo di intervento
1. Gli organismi d’intervento verificano la ricevibilità delle offerte in base agli elementi richiesti di cui all’, paragrafo 2.
Se l’offerta è irricevibile, l’organismo d’intervento ne informa immediatamente l’operatore interessato.
2. La verifica di conformità dei documenti di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punti ii) e iii), può essere effettuata dopo l’accertamento della ricevibilità delle offerte da parte dell’organismo d’intervento, eventualmente assistito dall’organismo d’intervento territorialmente competente per il luogo di ammasso designato dall’offerente, conformemente all’, paragrafo 3.
Qualora uno o più dei documenti di cui al primo comma risultino non conformi, l’offerta è annullata e si applica l’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:670:oj#art-5