Art. 26
Modifica del regolamento (CE) n. 687/2008
In vigore dal 24 lug 2009
Modifica del regolamento (CE) n. 687/2008
Il regolamento (CE) n. 687/2008 è modificato come segue:
1)
all’, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nei periodi di cui all’, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, i detentori di partite omogenee, di almeno 80 tonnellate di frumento tenero, orzo, granturco e sorgo raccolti nella Comunità, sono autorizzati a conferire tali cereali all’organismo pagatore o all’organismo d’intervento, di seguito “organismo d’intervento”.»;
2)
all’, paragrafo 2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per il frumento tenero, i livelli fissati in applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93, compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato ai punti da 2.4 a 2.7 dell’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (*1);
(*1)
GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.»;"
3)
all’, la lettera h) è soppressa;
4)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
al dosaggio della proteina, relativamente al frumento tenero;»
5)
l’ è modificato come segue:
a)
le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
«c)
quando la percentuale di chicchi spezzati supera il 3 % per il frumento tenero e l’orzo e il 4 % per il granturco e il sorgo, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;
d)
quando la percentuale di impurità relative ai chicchi supera il 4 % per il granturco e il sorgo e il 5 % per il frumento tenero e l’orzo, si applica una riduzione di 0,05 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;»
b)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
quando la percentuale di impurità varie (Schwarzbesatz) supera l’1 % per il frumento tenero, l’orzo, il granturco e il sorgo, si applica una riduzione di 0,1 EUR per ogni divario supplementare dello 0,1 %;»
c)
la lettera g) è soppressa;
6)
all’allegato I, la colonna «Frumento duro» è soppressa;
7)
l’allegato II è modificato come segue:
a)
il punto 1.2 è modificato come segue:
i)
alla lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:
«Sono considerati chicchi striminziti i chicchi che, dopo l’eliminazione degli altri elementi del campione indicati nel presente allegato, passano attraverso vagli a maglie delle misure seguenti: frumento tenero 2,0 mm, orzo 2,2 mm.»;
ii)
alla lettera d), il secondo comma è soppresso;
b)
il punto 1.3 è sostituito dal seguente:
«1.3. Chicchi germinati
I chicchi germinati sono quelli di cui si vede nettamente a occhio nudo la radichetta o la piumetta. Bisogna però tenere conto dell’aspetto generale del campione quando se ne valuta la percentuale di chicchi germinati. Vi sono tipi di cereali a germe prominente, in cui il tegumento che copre il germe scoppia quando si agita la partita di cereali. Questi chicchi assomigliano a quelli germinati ma non vanno inclusi in questo gruppo. Si tratta di chicchi germinati solo nel caso in cui il germe abbia subito modifiche nettamente visibili, in base alle quali sia facile distinguere il chicco germinato da quello normale.»;
c)
il punto 2.1 è soppresso;
8)
all’allegato III, il punto 1 è modificato come segue:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per il frumento tenero e l’orzo, un campione medio di 250 g viene setacciato attraverso due vagli, uno a maglie di 3,5 mm e l’altro a maglie di 1,0 mm, per mezzo minuto ciascuno.»;
b)
il settimo comma è sostituito dal seguente:
«Il campione parziale sarà setacciato per mezzo minuto attraverso un vaglio a maglie di 2,0 mm per il frumento tenero e di 2,2 mm per l’orzo. Gli elementi che passano attraverso il vaglio sono considerati chicchi striminziti. I chicchi deteriorati dal freddo, nonché i chicchi verdi incompletamente maturati fanno parte del gruppo “chicchi striminziti”.»;
9)
l’allegato VI è soppresso.
Storico versioni
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