Art. 53
Comunicazioni
In vigore dal 13 lug 2009
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
gli accordi di rappresentanza di cui all’;
b)
i paesi terzi ai cui cittadini i singoli Stati membri richiedono di essere in possesso di un visto di transito aeroportuale per il transito nelle zone internazionali di transito degli aeroporti situati sul loro territorio, di cui all’;
c)
il modulo nazionale per la dichiarazione di garanzia e/o di alloggio privato, di cui all’, paragrafo 4, se del caso;
d)
l’elenco dei paesi terzi per i quali è richiesta la consultazione preliminare di cui all’, paragrafo 1;
e)
l’elenco dei paesi terzi per i quali sono richieste le informazioni di cui all’, paragrafo 1;
f)
le menzioni nazionali aggiuntive nella zona «annotazioni» del visto adesivo come previsto all’, paragrafo 2;
g)
le autorità competenti per la proroga dei visti, di cui all’, paragrafo 5;
h)
le forme di cooperazione di cui all’;
i)
le statistiche compilate ai sensi dell’ e l’allegato XII.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico, tramite pubblicazione elettronica costantemente aggiornata, le informazioni comunicate a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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