Art. 54
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
In vigore dal 13 lug 2009
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
1)
all’, il punto 1 è così modificato:
a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
“visto uniforme” come definito all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*1);
(*1)
GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1
»;"
b)
la lettera b) è soppressa;
c)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
“visto di transito aeroportuale” come definito all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;»
d)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
“visto con validità territoriale limitata”, come definito all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;»
e)
la lettera e) è soppressa;
2)
all’, paragrafo 1, i termini «Non appena ricevuta la domanda» sono sostituiti dai seguenti:
«Quando la domanda è ricevibile a norma dell’ del regolamento (CE) n. 810/2009»;
3)
l’ è così modificato:
a)
il titolo è sostituito dal seguente:
«Dati da inserire alla presentazione della domanda»;
b)
il punto 4 è così modificato:
i)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i), nome/i; data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso;»
ii)
la lettera e) è soppressa;
iii)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del transito previsti;»
iv)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h)
scopo/i principale/i del viaggio;»
v)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
data di arrivo nell’area Schengen e data di partenza dall’area Schengen previste;»
vi)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
Stato membro del primo ingresso;»
vii)
la lettera k) è sostituita dalla seguente:
«k)
indirizzo del domicilio del richiedente;»
viii)
alla lettera l), i termini «della scuola» sono sostituiti dai termini: «dell’istituto di insegnamento»;
ix)
alla lettera m), i termini «del padre e della madre» sono sostituiti dai termini «del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale»;
4)
all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«k)
se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato compilato a mano.»;
5)
all’, l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:
«Qualora l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro interrompa l’esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;
6)
l’ è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;»
b)
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto:
a)
il richiedente:
i)
presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato;
ii)
non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto;
iii)
non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
iv)
ha già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata;
v)
è segnalato nel SIS al fine della non ammissione;
vi)
è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, quali definiti all’, punto 19 del codice frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione;
vii)
non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile;
b)
le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili;
c)
l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza;
d)
non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera;»
7)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto
1. Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati:
a)
informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato annullato o revocato;
b)
autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede;
c)
luogo e data della decisione;
2. Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l’annullamento o la revoca:
a)
uno o più dei motivi elencati all’, paragrafo 2;
b)
la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.»;
8)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è così modificato:
i)
l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente:
«1. Qualora sia adottata una decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato, l’autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»;
ii)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
numero di vignetta visto del visto prorogato;»
iii)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
«g)
zona geografica all’interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;»
b)
al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa;
9)
all’, paragrafo 1, i termini «proroga o riduzione della validità dei visti» sono sostituiti dai termini: «o proroga dei visti»;
10)
l’ è così modificato:
a)
il punto 4 è sostituito dal seguente:
«4)
Stato membro del primo ingresso;»
b)
il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6)
tipo di visto rilasciato;»
c)
il punto 11 è sostituito dal seguente:
«11)
scopo/i principale/i del viaggio;»
11)
all’, paragrafo 4, lettera c), all’, paragrafo 2, lettera c), all’, paragrafo 2, lettera d), all’, paragrafo 2, lettera d), i termini «o ridotta» sono soppressi;
12)
all’, paragrafo 1, lettera d), il termine «ridotto» è soppresso.
Storico versioni
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