Art. 54

Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008

In vigore dal 13 lug 2009
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008 Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato: 1) all’, il punto 1 è così modificato: a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) “visto uniforme” come definito all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (*1); (*1)   GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1 »;" b) la lettera b) è soppressa; c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) “visto di transito aeroportuale” come definito all’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 810/2009;» d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) “visto con validità territoriale limitata”, come definito all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009;» e) la lettera e) è soppressa; 2) all’, paragrafo 1, i termini «Non appena ricevuta la domanda» sono sostituiti dai seguenti: «Quando la domanda è ricevibile a norma dell’ del regolamento (CE) n. 810/2009»; 3) l’ è così modificato: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Dati da inserire alla presentazione della domanda»; b) il punto 4 è così modificato: i) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) cognome, cognome alla nascita (precedente/i cognome/i), nome/i; data di nascita, luogo di nascita, paese di nascita, sesso;» ii) la lettera e) è soppressa; iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) Stato/i membro/i di destinazione e durata del soggiorno o del transito previsti;» iv) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) scopo/i principale/i del viaggio;» v) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) data di arrivo nell’area Schengen e data di partenza dall’area Schengen previste;» vi) la lettera j) è sostituita dalla seguente: «j) Stato membro del primo ingresso;» vii) la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) indirizzo del domicilio del richiedente;» viii) alla lettera l), i termini «della scuola» sono sostituiti dai termini: «dell’istituto di insegnamento»; ix) alla lettera m), i termini «del padre e della madre» sono sostituiti dai termini «del titolare della potestà genitoriale o del tutore legale»; 4) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «k) se del caso, informazioni indicanti che il visto adesivo è stato compilato a mano.»; 5) all’, l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente: «Qualora l’autorità competente per i visti per conto di un altro Stato membro interrompa l’esame della domanda, aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»; 6) l’ è così modificato: a) al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato rifiutato e se tale autorità lo abbia rifiutato a nome di un altro Stato membro;» b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Nel fascicolo devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano il rifiuto del visto: a) il richiedente: i) presenta un documento di viaggio falso, contraffatto o alterato; ii) non fornisce la giustificazione riguardo allo scopo e alle condizioni del soggiorno previsto; iii) non dimostra di disporre di mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista del soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o di residenza oppure per il transito verso un paese terzo nel quale la sua ammissione è garantita, ovvero non è in grado di ottenere legalmente detti mezzi; iv) ha già soggiornato per tre mesi, nell’arco del periodo di sei mesi in corso, sul territorio degli Stati membri in virtù di un visto uniforme o di un visto con validità territoriale limitata; v) è segnalato nel SIS al fine della non ammissione; vi) è considerato una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica, quali definiti all’, punto 19 del codice frontiere Schengen, o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri e, in particolare, è segnalato per gli stessi motivi nelle banche dati nazionali degli Stati membri ai fini della non ammissione; vii) non dimostra di possedere un’adeguata e valida assicurazione sanitaria di viaggio, ove applicabile; b) le informazioni fornite per giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili; c) l’intenzione del richiedente di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto non può essere stabilita con certezza; d) non è fornita prova sufficiente che al richiedente non è stato possibile chiedere il visto anticipatamente, per giustificare la presentazione della domanda di visto alla frontiera;» 7) l’ è sostituito dal seguente: « Dati da aggiungere in caso di annullamento o di revoca di un visto 1.   Qualora sia adottata una decisione di annullamento o di revoca di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo i seguenti dati: a) informazioni sullo stato della procedura, con l’indicazione che il visto è stato annullato o revocato; b) autorità che ha annullato o revocato il visto e relativa sede; c) luogo e data della decisione; 2.   Nel fascicolo relativo alla domanda devono altresì figurare uno o più dei seguenti motivi che giustificano l’annullamento o la revoca: a) uno o più dei motivi elencati all’, paragrafo 2; b) la richiesta di revoca del visto presentata dal titolare.»; 8) l’ è così modificato: a) il paragrafo 1 è così modificato: i) l’elemento di frase introduttivo è sostituito dal seguente: «1.   Qualora sia adottata una decisione di proroga del periodo di validità e/o della durata del soggiorno per un visto rilasciato, l’autorità competente per i visti che ha prorogato il visto aggiunge al fascicolo i seguenti dati:»; ii) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) numero di vignetta visto del visto prorogato;» iii) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) zona geografica all’interno della quale il titolare del visto è autorizzato a spostarsi, se la validità territoriale del visto prorogato è diversa da quella del visto originario;» b) al paragrafo 2, la lettera c) è soppressa; 9) all’, paragrafo 1, i termini «proroga o riduzione della validità dei visti» sono sostituiti dai termini: «o proroga dei visti»; 10) l’ è così modificato: a) il punto 4 è sostituito dal seguente: «4) Stato membro del primo ingresso;» b) il punto 6 è sostituito dal seguente: «6) tipo di visto rilasciato;» c) il punto 11 è sostituito dal seguente: «11) scopo/i principale/i del viaggio;» 11) all’, paragrafo 4, lettera c), all’, paragrafo 2, lettera c), all’, paragrafo 2, lettera d), all’, paragrafo 2, lettera d), i termini «o ridotta» sono soppressi; 12) all’, paragrafo 1, lettera d), il termine «ridotto» è soppresso.
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