Art. 6

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Al termine dell’inchiesta, la Commissione presenta al comitato una relazione sui risultati della stessa. 2.   Ove, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta, la Commissione ritenga che non sia necessaria alcuna misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, l’inchiesta viene chiusa, previa consultazione del comitato, entro un mese. La decisione di chiusura dell’inchiesta, contenente le conclusioni principali della medesima e un sommario dei motivi è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 3.   Quando la Commissione ritiene necessaria una misura di vigilanza o di salvaguardia comunitaria, adotta le necessarie decisioni a tal fine, conformemente ai capi IV e V, entro nove mesi dall’avvio dell’inchiesta. In circostanze eccezionali, questo periodo può essere prolungato al massimo di altri due mesi. In tal caso, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando la durata del prolungamento e le relative ragioni. 4.   Le disposizioni del presente capo non ostano a che siano prese, in qualsiasi momento, misure di vigilanza conformemente agli articoli da 9 a 14 oppure, ove circostanze critiche in cui ogni indugio causerebbe un danno difficilmente riparabile richiedano un’azione immediata, misure di salvaguardia conformemente agli . La Commissione avvia immediatamente le procedure d’inchiesta che ritiene ancora necessarie e in base alle risultanze riesamina le misure prese.
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