Art. 2
In vigore dal 7 lug 2009
Qualora l’andamento delle importazioni dovesse rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia, la Commissione ne viene informata dagli Stati membri, i quali le comunicano altresì gli elementi di prova disponibili, determinati secondo i criteri di cui all’. La Commissione trasmette immediatamente tali informazioni a tutti gli Stati membri.
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