Art. 4
In vigore dal 7 lug 2009
1. Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo («comitato»), composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; quest’ultimo comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili.
3. Le consultazioni vertono in particolare:
a)
sui termini, sulle condizioni e sull’andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione;
b)
sulle questioni relative alla gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi di cui all’allegato I;
c)
sulle eventuali misure da adottare.
4. Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, stabilito dalla Commissione.
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