Art. 4

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Le consultazioni si svolgono nell’ambito di un comitato consultivo («comitato»), composto da rappresentanti di ciascuno Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione. 2.   Il comitato si riunisce su convocazione del presidente; quest’ultimo comunica tempestivamente agli Stati membri tutte le informazioni utili. 3.   Le consultazioni vertono in particolare: a) sui termini, sulle condizioni e sull’andamento delle importazioni, nonché sui vari aspetti della situazione economica e commerciale riguardo al prodotto in questione; b) sulle questioni relative alla gestione degli accordi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi di cui all’allegato I; c) sulle eventuali misure da adottare. 4.   Se necessario, le consultazioni possono aver luogo per iscritto. In tal caso, la Commissione informa gli Stati membri, i quali possono esprimere il loro parere o richiedere una consultazione orale entro un termine compreso tra cinque e otto giorni lavorativi, stabilito dalla Commissione.
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