Art. 9
In vigore dal 7 lug 2009
1. Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa:
a)
decretare la vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite;
b)
decidere, per sorvegliarne l’andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza comunitaria preventiva conformemente all’.
2. Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.
Storico versioni
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