Art. 9

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, la Commissione può, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa: a) decretare la vigilanza comunitaria a posteriori per determinate importazioni, secondo modalità da essa definite; b) decidere, per sorvegliarne l’andamento, di assoggettare determinate importazioni a una vigilanza comunitaria preventiva conformemente all’. 2.   Le misure di vigilanza hanno durata limitata. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello durante il quale sono state introdotte.
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