Art. 11

In vigore dal 7 lug 2009
Ove gli interessi della Comunità lo esigano, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all’, paragrafo 1: — limitare il termine di utilizzazione del documento di vigilanza eventualmente richiesto, — subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all’inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d’informazione e di consultazione preliminare di cui all’.
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