Art. 11
In vigore dal 7 lug 2009
Ove gli interessi della Comunità lo esigano, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione può, qualora rischi di verificarsi la situazione di cui all’, paragrafo 1:
—
limitare il termine di utilizzazione del documento di vigilanza eventualmente richiesto,
—
subordinare il rilascio del documento a determinate condizioni e, in via eccezionale, all’inserimento di una clausola di revoca o, con una frequenza e per una durata stabilite dalla Commissione, alla procedura d’informazione e di consultazione preliminare di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:625:oj#art-11