Art. 7

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto allo scopo per il quale sono state richieste. 2.   Il Consiglio, la Commissione, gli Stati membri e i loro agenti non divulgano, salvo autorizzazione espressa della parte che le ha fornite, le informazioni riservate che hanno ricevuto a norma del presente regolamento o quelle fornite in via riservata. 3.   Ogni richiesta di trattamento riservato deve addurre le debite motivazioni. Tuttavia, quando una richiesta di trattamento riservato non è giustificata e colui che fornisce l’informazione non vuole né renderla pubblica né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell’informazione in questione. 4.   Un’informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze fortemente sfavorevoli per colui che l’ha fornita o che ne è la fonte. 5.   I paragrafi da 1 a 4 non ostano a che le autorità della Comunità facciano riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, devono tener conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche a che i loro segreti d’affari non vengano divulgati.
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