Art. 3
In vigore dal 7 lug 2009
1. Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è possibile avviare consultazioni.
2. Tali consultazioni si svolgono entro otto giorni lavorativi dalla data in cui la Commissione ha ricevuto le informazioni di cui all’, in ogni caso prima dell’applicazione di qualsiasi misura comunitaria di vigilanza o di salvaguardia.
Storico versioni
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