Art. 8
In vigore dal 7 lug 2009
1. L’esame dell’andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti:
a)
il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità;
b)
il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità;
c)
l’impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali:
—
produzione,
—
utilizzo della capacità produttiva,
—
scorte,
—
vendite,
—
quota di mercato,
—
prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o l’impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati),
—
utili,
—
rendimento dei capitali investiti,
—
flussi di liquidità,
—
occupazione.
2. Nello svolgere l’inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all’allegato I.
3. Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come:
a)
il tasso d’incremento delle esportazioni verso la Comunità;
b)
la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.
Storico versioni
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