Art. 8

In vigore dal 7 lug 2009
1.   L’esame dell’andamento delle importazioni, delle condizioni in cui vengono effettuate e del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che ne derivano per i produttori comunitari si basa principalmente sui fattori seguenti: a) il volume delle importazioni, soprattutto quando siano aumentate in misura considerevole, in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo della Comunità; b) il prezzo delle importazioni, soprattutto se si è registrata una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nella Comunità; c) l’impatto che ne deriva per i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti e che risulta dalle tendenze di taluni fattori economici quali: — produzione, — utilizzo della capacità produttiva, — scorte, — vendite, — quota di mercato, — prezzi (vale a dire, la diminuzione dei prezzi o l’impedimento dei rincari che normalmente si sarebbero verificati), — utili, — rendimento dei capitali investiti, — flussi di liquidità, — occupazione. 2.   Nello svolgere l’inchiesta, la Commissione tiene conto del sistema economico particolare dei paesi di cui all’allegato I. 3.   Quando è addotta una minaccia di grave pregiudizio, la Commissione esamina altresì se sia chiaramente prevedibile che una situazione particolare possa trasformarsi in un pregiudizio reale. A tale riguardo, essa può tener conto anche di fattori come: a) il tasso d’incremento delle esportazioni verso la Comunità; b) la capacità di esportazione del paese di origine o del paese di esportazione che già esiste o che esisterà in un futuro prevedibile, e la probabilità che le esportazioni da essa derivanti siano destinate alla Comunità.
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