Art. 10
In vigore dal 7 lug 2009
1. L’immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza comunitaria preventiva è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza. Tale documento è rilasciato gratuitamente dall’autorità competente designata dagli Stati membri, per tutti i quantitativi richiesti, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui l’autorità nazionale competente ha ricevuto una richiesta di un qualsiasi importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si presume che la richiesta sia pervenuta all’autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.
2. Il documento di vigilanza è rilasciato sotto forma di un modulo conforme al modello che figura nell’allegato II.
Salvo altre disposizioni nella decisione che istituisce la misura di vigilanza, la richiesta di documenti di vigilanza dell’importatore reca esclusivamente le seguenti indicazioni:
a)
il nome e l’indirizzo completo del richiedente (inclusi i numeri di telefono, di fax e l’eventuale numero d’identificazione presso l’autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all’IVA;
b)
all’occorrenza, il nome e l’indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante eventuale del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax);
c)
una descrizione delle merci, che specifichi:
—
denominazione commerciale,
—
codice della nomenclatura combinata,
—
origine e provenienza;
d)
i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità, ecc.);
e)
il valore cif frontiera comunitaria delle merci in euro;
f)
la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l’indicazione del nome in lettere maiuscole:
«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio della Comunità».
3. Il documento di vigilanza è valido in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che l’ha rilasciato.
4. La constatazione che il prezzo unitario al quale si effettua la transazione supera di meno del 5 % quello indicato nel documento di vigilanza, ovvero che il valore totale o il quantitativo totale dei prodotti presentati all’importazione supera di meno del 5 % il valore o il quantitativo indicati in detto documento non osta all’immissione in libera pratica. Dopo aver sentito i pareri espressi in seno al comitato, e tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità delle transazioni in questione, la Commissione può fissare una percentuale diversa che tuttavia non può, di massima, superare il 10 %.
5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati soltanto fintanto che, per le operazioni in questione, rimane in vigore il regime di liberalizzazione delle importazioni, e comunque entro un termine fissato all’atto di instaurare la vigilanza e secondo la stessa procedura, tenendo conto della natura dei prodotti e delle altre particolarità di tali operazioni.
6. Quando la decisione presa a norma dell’ lo prevede, l’origine dei prodotti sottoposti a vigilanza comunitaria deve essere giustificata da un certificato d’origine. Il presente paragrafo lascia impregiudicate altre disposizioni sulla presentazione di tale certificato.
7. Quando il prodotto sottoposto a vigilanza comunitaria preventiva è oggetto di una misura di salvaguardia regionale in uno Stato membro, l’autorizzazione d’importazione concessa da quest’ultimo può sostituire il documento di vigilanza.
8. I moduli dei documenti di vigilanza nonché i loro estratti sono redatti in due esemplari, di cui il primo, denominato «originale per il destinatario» e recante il numero 1, è rilasciato al richiedente e il secondo, denominato «esemplare per l’autorità competente» e recante il numero 2, è conservato dall’autorità che ha rilasciato il documento. A fini amministrativi l’autorità competente può aggiungere copie supplementari al modulo n. 2.
9. I moduli sono stampati su carta bianca esente da paste meccaniche, per scrittura e di peso compreso tra 55 e 65 grammi per metro quadro. Il formato è di 210 millimetri su 297. L’interlinea dattilografica è di 4,24 millimetri (un sesto di pollice). La disposizione dei moduli è rigorosamente rispettata. Le due facce dell’esemplare n. 1, che costituisce il documento di vigilanza propriamente detto, sono inoltre rivestite da un fondo arabescato di colore giallo che rivela qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
10. Spetta agli Stati membri procedere alla stampa dei moduli. Essi possono essere altresì stampati da tipografie che hanno ricevuto l’autorizzazione dallo Stato membro in cui sono stabilite. In quest’ultimo caso si fa riferimento a tale autorizzazione su ogni modulo. Sul modulo sono iscritti il nome e l’indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l’identificazione.
Storico versioni
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