Art. 15

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Se un prodotto è importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti o a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti analoghi o direttamente concorrenti, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa può modificare il regime d’importazione del prodotto in questione subordinandone l’immissione in libera pratica alla presentazione di un’autorizzazione d’importazione, che dovrà essere rilasciata secondo modalità ed entro limiti da essa definiti. 2.   Le misure adottate vengono comunicate senza indugio al Consiglio e agli Stati membri e sono di applicazione immediata. 3.   Le misure di cui al presente articolo si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dopo la loro entrata in vigore. Esse possono essere limitate, conformemente all’, a una o più regioni della Comunità. Tuttavia, tali misure non ostano all’immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso la Comunità, sempreché non sia possibile mutarne la destinazione e che i prodotti la cui immissione in libera pratica è subordinata, a norma degli , alla presentazione di un documento di vigilanza siano effettivamente corredati di tale documento. 4.   Qualora l’intervento della Commissione sia stato richiesto da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data alla quale ha ricevuto la richiesta. 5.   Qualsiasi decisione presa dalla Commissione a norma del presente articolo è comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Ogni Stato membro può rimetterla al Consiglio entro un mese dal giorno della comunicazione. 6.   Qualora uno Stato membro abbia rimesso al Consiglio una decisione presa dalla Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione. Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi dalla data alla quale è stato interpellato, la decisione della Commissione si considera abrogata.
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