Art. 17

In vigore dal 7 lug 2009
Qualora, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all’, risulti che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l’adozione di misure a norma del capo IV e dell’, la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, in via eccezionale, l’applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, ove ritenga che tali misure, applicate a quel livello, siano più appropriate di misure applicabili all’intera Comunità. Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Dette misure sono adottate secondo le procedure previste, rispettivamente, agli .
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