Art. 20

In vigore dal 7 lug 2009
1.   Il presente regolamento non osta all’applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche adottate ai sensi dell’articolo 308 del trattato, applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare. 2.   Le disposizioni degli articoli da 9 a 14 e dell’ non si applicano ai prodotti oggetto delle normative di cui al paragrafo 1, per le quali il regime comunitario degli scambi con paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d’importazione. Gli non si applicano ai prodotti per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all’importazione.
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