Art. 18
In vigore dal 7 lug 2009
1. Durante il periodo d’applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capi IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, si procede a consultazioni in seno al comitato di cui all’. Le consultazioni hanno lo scopo di:
a)
valutare gli effetti della misura;
b)
verificare se sia necessario mantenerla in vigore.
2. Se al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 ritiene necessaria l’abrogazione o la modifica di una misura di vigilanza o di salvaguardia adottata a norma dei capi IV e V, la Commissione agisce come segue:
a)
se il Consiglio non ha preso alcuna decisione su una misura adottata dalla Commissione, questa modifica o abroga senza indugio la misura e ne riferisce immediatamente al Consiglio;
b)
in tutti gli altri casi, la Commissione propone al Consiglio di abrogare o modificare la misura da esso adottata. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Quando riguarda misure di vigilanza regionale, la decisione si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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