Art. 14
In vigore dal 7 lug 2009
1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione nei primi dieci giorni di ogni mese:
a)
in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi di merci e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, i documenti di vigilanza;
b)
in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.
Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.
2. Ove la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendano necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.
3. La Commissione informa gli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:625:oj#art-14