Art. 18
In vigore dal 26 mar 2009
Ove, in base principalmente agli elementi di valutazione di cui all’, risulti che in una o più regioni della Comunità sussistono le condizioni previste per l’adozione di misure in forza degli , la Commissione, dopo aver esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare in via eccezionale l’applicazione di misure di vigilanza o di salvaguardia limitate alle regioni in questione, qualora ritenga che tali misure, applicate a questo livello, siano più appropriate di misure applicabili all’intera Comunità.
Dette misure devono avere carattere temporaneo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.
Esse vengono adottate a norma degli .
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