Art. 17

In vigore dal 26 mar 2009
Quando gli interessi della Comunità lo richiedano, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione elaborata a norma del capitolo III, può adottare le misure appropriate per impedire che un prodotto sia importato nella Comunità in quantitativi talmente accresciuti e/o condizioni tali da danneggiare o rischiare di danneggiare gravemente i produttori comunitari di prodotti simili o direttamente concorrenti. È d’applicazione l’, paragrafi da 2 a 5.
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