Art. 21
In vigore dal 26 mar 2009
1. Durante il periodo d’applicazione di qualsiasi misura di vigilanza o di salvaguardia istituita conformemente ai capitoli IV e V, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione si procede a consultazioni in seno al comitato. In caso di misure di salvaguardia di durata superiore a tre anni, la Commissione procede alle consultazioni al più tardi a metà del periodo di applicazione della misura. Le consultazioni hanno lo scopo di:
a)
valutare gli effetti del provvedimento in questione;
b)
esaminare se e in quale misura sia opportuno accelerare il processo di liberalizzazione;
c)
verificare se sia necessario mantenere in vigore il provvedimento.
2. Se, in seguito alle consultazioni di cui al paragrafo 1, la Commissione ritiene necessaria l’abrogazione o la modifica delle misure di vigilanza o di salvaguardia di cui agli , essa agisce come segue:
a)
se il Consiglio si è pronunciato sulla misura, la Commissione gli propone di abrogarla o modificarla; il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;
b)
in tutti gli altri casi, la Commissione modifica o abroga le misure comunitarie di salvaguardia e le misure di vigilanza.
Se la decisione riguarda misure di vigilanza regionale, essa si applica a decorrere dal sesto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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