Art. 22

In vigore dal 26 mar 2009
1.   Nessuna nuova misura di salvaguardia può essere applicata all’importazione di un prodotto che è già stato oggetto di una misura di salvaguardia, per un periodo uguale al periodo di applicazione della misura precedente. Tale periodo non può essere inferiore a due anni. 2.   In deroga al paragrafo 1, una misura di salvaguardia di durata non superiore a 180 giorni può essere nuovamente applicata all’importazione di un prodotto: a) se è trascorso almeno un anno dalla data di introduzione di una misura di salvaguardia sull’importazione del prodotto; e b) se tale misura di salvaguardia non è stata applicata allo stesso prodotto più di due volte nel quinquennio immediatamente precedente la data di introduzione della misura.
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Art. 22 Regolamento (UE) 2009/260 — Testo vigente | Portale Normativo