Art. 20

In vigore dal 26 mar 2009
1.   La durata delle misure di salvaguardia deve essere limitata al periodo necessario per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio e per facilitare l’adeguamento dei produttori comunitari. Tale periodo non deve comunque superare quattro anni, compreso il periodo d’applicazione di una eventuale misura provvisoria. 2.   Il suddetto periodo iniziale può essere prorogato, fatta eccezione per le misure di cui al terzo comma dell’, paragrafo 4, qualora sia accertata: a) la necessità di una proroga delle misure di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio; b) l’esistenza di elementi di prova circa l’avvio di adeguamenti da parte dei produttori comunitari. 3.   Le misure di proroga sono adottate a norma del capitolo III e secondo le procedure applicate per le misure iniziali. Le misure prorogate non possono essere più restrittive di quanto lo fossero alla fine del periodo iniziale. 4.   Se la durata della misura di salvaguardia supera un anno, la misura deve essere progressivamente liberalizzata, a intervalli regolari, durante il periodo d’applicazione, compreso quello di proroga. 5.   Il periodo d’applicazione complessivo di una misura di salvaguardia, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, il periodo iniziale di applicazione ed eventuali proroghe, non può superare gli otto anni.
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