Art. 23
In vigore dal 26 mar 2009
Quando gli interessi della Comunità lo richiedono, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare le misure appropriate per consentire l’esercizio dei diritti o l’adempimento degli obblighi della Comunità o di tutti i suoi Stati membri sul piano internazionale, in particolare in materia di commercio dei prodotti di base.
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