Art. 25
In vigore dal 26 mar 2009
1. Il presente regolamento non osta all’applicazione dei regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati agricoli, di disposizioni amministrative comunitarie o nazionali derivanti da tali regolamenti, o di normative specifiche applicabili alle merci che derivano dalla trasformazione di prodotti agricoli; esso si applica a titolo complementare.
2. Le disposizioni degli articoli da 11 a 15 e dell’ non si applicano ai prodotti oggetto delle disposizioni menzionate al paragrafo 1, per i quali il regime comunitario degli scambi con i paesi terzi prevede la presentazione di un certificato o di un altro titolo d’importazione.
Gli e da 21 a 24 non si applicano ai prodotti per i quali il regime sopra citato prevede la possibilità di applicare restrizioni quantitative all’importazione.
Storico versioni
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