Art. 19
In vigore dal 26 mar 2009
Nessuna misura di salvaguardia può essere applicata nei confronti di un prodotto originario di un paese in via di sviluppo membro dell’OMC finché la quota di importazioni comunitarie del prodotto fornita dal paese non supera il 3 %, sempre che i paesi in via di sviluppo membri dell’OMC la cui quota nelle importazioni comunitarie è inferiore al 3 % non forniscano tutti insieme oltre il 9 % del totale delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità.
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