Art. 15
In vigore dal 26 mar 2009
1. In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese:
a)
in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, documenti di vigilanza;
b)
in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a).
Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese.
Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza.
2. Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendono necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni.
3. La Commissione provvede a informare gli Stati membri.
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