Art. 15

In vigore dal 26 mar 2009
1.   In caso di vigilanza comunitaria o regionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione, nei primi dieci giorni di ogni mese: a) in caso di vigilanza preventiva, i quantitativi e gli importi, calcolati in base ai prezzi cif, per i quali sono stati rilasciati o vidimati, nel periodo precedente, documenti di vigilanza; b) in ogni caso, le importazioni effettuate nel periodo che precede quello di cui alla lettera a). Le informazioni fornite dagli Stati membri sono ripartite per prodotto e per paese. Possono essere stabilite disposizioni diverse nello stesso tempo e secondo la stessa procedura della messa sotto vigilanza. 2.   Quando la natura dei prodotti o situazioni particolari lo rendono necessario, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, la Commissione può modificare la periodicità delle informazioni. 3.   La Commissione provvede a informare gli Stati membri.
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