Art. 13

In vigore dal 26 mar 2009
Qualora, dopo otto giorni lavorativi dalla fine delle consultazioni di cui all’, le importazioni di un prodotto non siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva, la Commissione può disporre, conformemente all’, una vigilanza limitata alle importazioni destinate a una o più regioni della Comunità.
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Art. 13 Regolamento (UE) 2009/260 — Testo vigente | Portale Normativo